Licenziamento e malattia: periodo di protezione ed esempi

In breve
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può licenziarLa finché Lei non può lavorare per malattia o infortunio senza colpa propria: per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto, per 180 giorni dal sesto. Sono protette anche l’intera gravidanza con le 16 settimane dopo il parto e il periodo attorno a un servizio militare o civile di una certa durata. Una disdetta data in questo periodo è nulla. Se è arrivata prima, il termine di disdetta si ferma e poi riprende, di solito fino alla prossima fine del mese.
Le regole stanno in poche frasi. Il difficile è fare i conti: quando comincia il periodo, che cosa conta come nuova malattia, e perché due settimane di influenza possono prolungare il Suo impiego di un mese intero? Facciamo il calcolo su esempi con date reali e mostriamo, attraverso sei sentenze del Tribunale federale, come i tribunali applicano queste regole.
Che cos’è il periodo di protezione e chi protegge
Il periodo di protezione (in tedesco Sperrfrist) è un lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro non può darLe una disdetta ordinaria. La legge parla di «disdetta in tempo inopportuno» e la regola nell’articolo 336c del Codice delle obbligazioni. L’idea di fondo si trova nel messaggio del Consiglio federale, che il Tribunale federale ha citato di nuovo nel 2024: chi è malato fatica a trovare un nuovo posto, perché nessun nuovo datore di lavoro sa quanto durerà la malattia. Il periodo di protezione serve a evitare che il Suo termine di disdetta decorra proprio in quel periodo.
La protezione ha tre limiti che è bene conoscere. Vale solo dopo il periodo di prova. Vale solo se è il datore di lavoro a licenziare, non se è Lei a dare le dimissioni. E riguarda solo la disdetta ordinaria con preavviso, non il licenziamento immediato. Ne parliamo più avanti.
Entro questi limiti la protezione è imperativa. Un contratto di lavoro o un contratto collettivo non può accorciare i periodi di protezione (articolo 362 CO), può solo allungarli. Quanto durano dipende dal motivo. Il più frequente è la malattia.
Quanto dura il periodo di protezione in caso di malattia o infortunio?
Più a lungo lavora in un’azienda, più a lungo dura la protezione. Conta l’anno di servizio, cioè il tempo trascorso dal Suo primo giorno di lavoro in quell’azienda, non l’anno civile.

I giorni si contano dal primo giorno di incapacità lavorativa e sono giorni di calendario, fine settimana compresi. Le cifre sono valori massimi: se dopo due settimane sta di nuovo bene, la protezione finisce dopo due settimane. Vale anche se Lei è inabile al lavoro solo in parte, per esempio al 50 per cento: la legge dice espressamente «in tutto o in parte». L’Ufficio dell’economia e del lavoro di Basilea Città (Amt für Wirtschaft und Arbeit) fa un esempio nella sua scheda sui periodi di protezione (in tedesco): malattia dal 14 giugno 2025 nel quarto anno di servizio, dal 21 luglio solo al 50 per cento. L’azienda ha comunque potuto licenziare solo dal 12 settembre, una volta trascorsi i 90 giorni.
Non conta nemmeno se Lei sapeva della malattia. Nel 2002 il Tribunale federale ha dichiarato nulla la disdetta data al segretario generale di una federazione sportiva con sede a Losanna, che quando ricevette la lettera soffriva di leucemia senza saperlo (DTF 128 III 212, in francese). Secondo questa sentenza fa eccezione solo una malattia talmente lieve da non impedirLe in alcun modo di iniziare un nuovo lavoro.
Che cosa succede se l’anno di servizio cambia durante la malattia?
Vale il periodo più lungo, contato dal primo giorno di malattia. Così ha deciso il Tribunale federale nel 2007 nel caso di un fabbro del Canton Vaud (DTF 133 III 517, in francese). Aveva iniziato il 5 maggio 2003, il 7 aprile 2004 aveva ricevuto la disdetta per il 7 maggio e il 24 aprile si era ammalato. L’azienda voleva riconoscergli solo 30 giorni di protezione, perché si era ammalato ancora nel primo anno di servizio. Il Tribunale gliene ha riconosciuti 90, perché la malattia si estendeva al secondo anno. Il termine è rimasto sospeso dal 24 aprile al 22 luglio, i 13 giorni restanti sono decorsi fino al 4 agosto e, poiché il suo contratto prevedeva la disdetta sempre per lo stesso giorno di un mese successivo, l’impiego è finito il 7 agosto 2004.
Basilea Città fa lo stesso calcolo nella sua scheda: malattia dal 25 aprile 2025, passaggio al sesto anno di servizio il 12 luglio. Da quel giorno valgono 180 giorni, meno i 78 già trascorsi, quindi protezione fino al 21 ottobre 2025. Ma che cosa succede se l’azienda licenzia comunque in un periodo del genere?
Licenziamento durante la malattia: la disdetta è nulla
Una disdetta che Lei riceve durante un periodo di protezione è nulla. Non ha alcun effetto, nemmeno in seguito. Finito il periodo di protezione, l’azienda deve licenziarLa di nuovo, con il termine di disdetta completo (articolo 336c capoverso 2). Se non lo fa, il Suo rapporto di lavoro semplicemente continua.
Un esempio con i nostri numeri: Lei è nel terzo anno di servizio ed è in malattia dal 3 marzo 2026. Il 20 marzo arriva per posta la disdetta. È nulla, perché il Suo periodo di protezione di 90 giorni dura fino al 31 maggio. L’azienda può licenziarLa di nuovo al più presto il 1° giugno e, con due mesi di preavviso per la fine di un mese, l’impiego finisce al più presto il 31 agosto 2026.
Conta il giorno in cui Lei riceve la disdetta, non la data scritta sulla lettera. E una volta scaduto il periodo di protezione, l’azienda può licenziarLa anche se è ancora in malattia. Una disdetta del genere è in linea di principio valida, come mostra l’associazione padronale Swissmem (in francese) citando diverse sentenze del Tribunale federale. Un nuovo periodo di protezione nasce solo da un’altra malattia o da un nuovo infortunio, ne parliamo più avanti. Diverso è il caso in cui la disdetta è arrivata prima della malattia.
Malattia durante il termine di disdetta: come si calcola
Se ha ricevuto la disdetta prima di ammalarsi, la disdetta resta valida. Il termine di disdetta però si ferma finché dura il periodo di protezione e poi riprende. Se la nuova scadenza non cade su un giorno fisso, di solito la fine del mese, si prolunga fino al successivo (articolo 336c capoverso 3).
Conta da dove parte il calcolo. Il termine di disdetta si calcola a ritroso a partire dalla scadenza, non dal giorno in cui è arrivata la lettera. Il Tribunale federale ha confermato espressamente questo metodo nel 2008 (DTF 134 III 354, in tedesco). Con una disdetta per il 30 giugno e due mesi di preavviso, il termine decorre quindi dal 1° maggio al 30 giugno, che la lettera sia arrivata a marzo o ad aprile. Per Lei significa che una malattia già finita prima dell’inizio di questo termine non sposta nulla, perché il termine non decorreva ancora.
L’esempio che segue mostra perché due settimane di influenza possono pesare così tanto. Lei è nel quarto anno di servizio, il 28 aprile 2026 riceve la disdetta per il 30 giugno ed è in malattia dal 1° al 14 giugno.

A maggio sono trascorsi 31 dei 61 giorni del termine. Dal 15 giugno decorrono i 30 restanti, fino al 14 luglio. Poiché il termine deve finire alla fine di un mese, il Suo impiego termina solo il 31 luglio 2026. Quattordici giorni di malattia, un mese di impiego in più, con salario non appena riprende a lavorare.
Il secondo esempio mostra che il periodo di protezione è un tetto massimo, anche se la malattia dura di più. Lei ha iniziato il 1° marzo 2026, il periodo di prova è finito ed è quindi nel primo anno di servizio. Il 25 settembre riceve la disdetta per il 31 ottobre, con un mese di preavviso. Dal 10 ottobre è in malattia fino a metà dicembre. Il Suo periodo di protezione dura 30 giorni, fino all’8 novembre. Dal 1° al 9 ottobre sono decorsi 9 giorni del termine; i 22 restanti decorrono dal 9 novembre, anche se in quel momento è ancora in malattia. Scadono il 30 novembre, cioè a fine mese. Il Suo impiego termina quindi il 30 novembre 2026.
Nel caso deciso dal Tribunale federale nel 2008, del resto, non si trattava di una malattia ma di una gravidanza, e la pausa è durata più di un anno. Lo mostriamo più avanti. Prima, una domanda che emerge in quasi ogni controversia: che cosa succede se si aggiunge una seconda malattia?
Una nuova malattia fa nascere un nuovo periodo di protezione
Ogni altra malattia e ogni nuovo infortunio fanno scattare un proprio periodo di protezione completo, anche se ne stava già decorrendo uno. Lo ha deciso il Tribunale federale nel 1994 (DTF 120 II 124, in francese). Il caso veniva da Ginevra: una cassiera, dal 1973 presso la stessa azienda, ebbe un infortunio il 1° novembre 1990 e non poté lavorare fino alla fine di febbraio 1991. Il 9 marzo 1991 ebbe un secondo infortunio, senza alcun legame con il primo, e da luglio lavorò al 50 per cento. Il 29 agosto l’azienda la licenziò. Contando dal primo infortunio, i 180 giorni erano passati da un pezzo; contando dal secondo, ne erano passati solo 173. La disdetta era nulla, e l’azienda dovette versarle a posteriori il salario da dicembre 1991 a febbraio 1992.
Anche Basilea Città indica questo principio e fa un esempio dal secondo anno di servizio: prima malattia dal 4 gennaio al 6 aprile 2025, periodo di protezione fino al 3 aprile, disdetta possibile al più presto dal 4 aprile. Una seconda malattia dal 20 maggio al 30 giugno fa scattare un nuovo periodo di protezione, durante il quale l’azienda di nuovo non può licenziare.
Per questo conviene che il Suo certificato medico indichi chiaramente da quando e in quale percentuale Lei è inabile al lavoro. Se si tratti di una nuova malattia è spesso la domanda decisiva in una controversia. Ci sono però casi in cui nemmeno un certificato valido La protegge.
Quando il periodo di protezione non protegge
In alcuni casi il periodo di protezione non Le serve, anche se è in malattia. Basilea Città li elenca nella sua scheda, e diversi sono frequenti nella vita di tutti i giorni.
- Durante il periodo di prova. Una disdetta data durante il periodo di prova resta valida, anche se Lei è in malattia. In compenso il periodo di prova si prolunga dei giorni di malattia (articolo 335b capoverso 3). Ne parliamo nel nostro articolo sul periodo di prova.
- Se è Lei a dare le dimissioni o se firma un accordo di risoluzione, cioè un’intesa con cui entrambe le parti mettono fine al rapporto di lavoro.
- Con un contratto a tempo determinato, che finisce alla data pattuita.
- In caso di licenziamento immediato. Attenzione però: la malattia in sé non ne è mai un motivo. Il giudice non può in nessun caso riconoscere come causa grave un impedimento al lavoro non dovuto a Sua colpa (articolo 337 capoverso 3).
Il caso più delicato è l’incapacità lavorativa legata solo al posto di lavoro, per esempio un certificato medico dovuto a un conflitto con il superiore, mentre altrove Lei potrebbe lavorare. Nella sentenza 1C_595/2023 del 26 marzo 2024 il Tribunale federale ha confermato che in questo caso non vale alcun periodo di protezione. Si trattava di un istruttore dell’esercito con un disturbo d’ansia e una depressione che, secondo i rapporti medici, erano stati scatenati da problemi sul posto di lavoro. La sentenza riguardava il personale federale, ma si fonda espressamente sulla giurisprudenza relativa all’articolo 336c CO. Secondo Swissmem (in francese), nella pratica spetta all’azienda dimostrare che la malattia riguarda solo il posto di lavoro.
Una disdetta data al di fuori del periodo di protezione può comunque essere abusiva, per esempio se è stata l’azienda a causare la malattia, trascurando le misure di protezione necessarie. Il Tribunale federale lo ammette solo in casi gravi. È un tema a parte, con termini propri, che spieghiamo nell’articolo sul licenziamento abusivo. La protezione più lunga prevista dalla legge spetta però alle donne incinte.
Gravidanza e maternità
Durante tutta la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto, il datore di lavoro non può licenziarLa. La protezione inizia dal primo giorno di gravidanza, non dal giorno in cui Lei o l’azienda ne vengono a conoscenza. Se dopo la disdetta risulta che Lei era già incinta in quel momento, secondo Basilea Città la disdetta diventa nulla con effetto retroattivo.
Con quanta precisione guardino i tribunali lo mostra un caso di Ginevra (DTF 136 III 562, in francese). Una dipendente addetta al buffet aveva pattuito tre mesi di periodo di prova e nel frattempo aveva preso poco più di un mese di congedo non pagato. L’azienda la licenziò il 29 gennaio 2009, quando era già incinta di diversi mesi, sostenendo che a causa del congedo il periodo di prova non fosse ancora finito. Il Tribunale federale ha dato torto all’azienda: il congedo non pagato non prolunga il periodo di prova, che era quindi finito, e la disdetta era nulla.
Se la disdetta Le è stata data prima della gravidanza, il calcolo è lo stesso che per la malattia, solo che la pausa dura molto di più. Nel caso del 2008 una venditrice, dopo quasi 14 anni, aveva ricevuto il 2 agosto 2006 la disdetta per la fine dell’anno, con tre mesi di preavviso.

La gravidanza era iniziata il 10 novembre 2006, a termine già in corso. Mancavano ancora 52 giorni. Dopo la nascita, ad agosto 2007, il periodo di protezione è durato fino al 22 novembre 2007, poi i 52 giorni hanno ripreso a decorrere fino al 13 gennaio 2008 e, con la fine del mese, l’impiego è terminato il 31 gennaio 2008. L’azienda voleva contare in avanti dalla ricezione della disdetta. Così il termine sarebbe scaduto già prima del 10 novembre, ed è proprio questo calcolo che il Tribunale federale ha respinto.
Attorno alla nascita si aggiungono altri periodi di protezione, entrati nella legge nel 2021 e nel 2024:
| Situazione | Protezione secondo l’articolo 336c CO |
|---|---|
| Neonato in ospedale, congedo di maternità prolungato | fino alla fine del congedo prolungato |
| Due settimane di congedo supplementare dopo la morte dell’altro genitore | dal primo all’ultimo giorno di congedo preso, al massimo tre mesi oltre le 16 settimane |
| Congedo di assistenza per un figlio gravemente malato | finché dura il diritto al congedo, al massimo sei mesi |
| Congedo dell’altro genitore dopo la morte della madre | durante questo congedo |
Per il normale congedo dell’altro genitore, di solito il padre, non esiste un periodo di protezione, ma una proroga: se l’azienda La licenzia e Lei ha diritto a queste due settimane ma non le ha ancora prese tutte, il termine di disdetta si prolunga dei giorni di congedo non ancora presi (articolo 335c capoverso 3).
Servizio militare, servizio civile e protezione civile
Mentre Lei presta servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile, l’azienda non può licenziarLa. Se il servizio dura più di undici giorni, sono protette anche le quattro settimane prima e dopo. Si tratta del servizio obbligatorio svizzero, come precisa l’articolo 336c capoverso 1 lettera a.
Un esempio con le nostre date: Lei presta servizio dal 7 al 25 settembre 2026, cioè 19 giorni. La protezione va quindi dal 10 agosto al 23 ottobre 2026. Una lettera di disdetta che arriva in questo periodo è nulla. Se è arrivata prima, il termine di disdetta si ferma durante questo periodo, esattamente come per la malattia. Per un servizio di undici giorni o meno, la protezione vale solo durante il servizio stesso.
La stessa protezione vale per un servizio di aiuto all’estero ordinato da un’autorità federale, al quale il Suo datore di lavoro ha dato il consenso. In tutti questi casi il calcolo è lo stesso della malattia, e anche il primo passo dopo una disdetta è lo stesso.
Che cosa fare quando arriva la disdetta
Controlli prima di tutto tre date: quando ha ricevuto la disdetta, quando sono iniziati la Sua incapacità lavorativa, la gravidanza o il servizio, e in quale anno di servizio si trovava allora. Tenga pronti i certificati medici, la busta o la conferma di ritiro della Posta. Se la disdetta è arrivata durante un periodo di protezione, è nulla. Lo scriva all’azienda in modo breve e pacato, e offra la Sua prestazione di lavoro non appena sarà di nuovo abile al lavoro:
Gentile signora [Cognome],
ho ricevuto il [data] la Sua disdetta del [data]. Dal [data] sono inabile al lavoro per malattia; allego il certificato medico. Mi trovo nel [numero]° anno di servizio. La disdetta è quindi stata data durante il periodo di protezione previsto dall’articolo 336c CO ed è nulla. Il mio rapporto di lavoro continua. Riprenderò servizio non appena sarò di nuovo abile al lavoro.
Cordiali saluti [Nome e cognome]
Se la disdetta è arrivata prima del periodo di protezione, calcoli la nuova data di fine come negli esempi qui sopra e chieda all’azienda di confermarla per iscritto. Il salario è una questione a parte: il periodo di protezione tutela il Suo posto, non il Suo reddito, e per quanto tempo l’azienda debba pagare in caso di malattia lo spieghiamo nell’articolo sul salario in caso di malattia. Se ritiene che il licenziamento sia abusivo, deve fare opposizione per scritto prima della fine del termine di disdetta (articolo 336b). In caso di controversia possono aiutarLa le autorità di conciliazione e, se ne è membro, il Suo sindacato.
Usare il tempo guadagnato per cercare lavoro
Il periodo di protezione Le dà tempo, ed è proprio a questo che serve: a guarire e a cercare un nuovo posto prima che finisca quello vecchio. Calcoli la nuova data di fine non appena la situazione è chiara e pianifichi le candidature di conseguenza. Se dopo una lunga malattia vuole ricominciare con un grado d’occupazione ridotto, trova le offerte attuali nella nostra panoramica dei lavori a tempo parziale. E un buon dossier di candidatura si prepara meglio finché si è ancora impiegati.
Domande frequenti
- Devo dire al datore di lavoro che sono incinta per essere protetta dal licenziamento?
- No. La protezione vale dal primo giorno di gravidanza, anche se nessuno ne è ancora al corrente. Se dopo la disdetta risulta che Lei era già incinta in quel momento, la disdetta diventa nulla con effetto retroattivo. Lo comunichi comunque presto e per iscritto al datore di lavoro, non appena lo sa, così da evitare discussioni sulle date.
- Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di protezione più breve?
- No. Né un contratto individuale né un contratto collettivo di lavoro possono derogare all’articolo 336c CO a Suo svantaggio. Sono invece ammessi periodi di protezione più lunghi o motivi di protezione supplementari. Se il Suo contratto prevede qualcosa di più breve, vale automaticamente la legge.
- Durante il periodo di protezione ricevo ancora lo stipendio?
- È un’altra questione, con regole proprie. Il periodo di protezione tutela il Suo posto, non il Suo salario. Senza un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, il datore di lavoro deve continuare a pagare il salario solo per un tempo limitato: nell’esempio di Basilea Città, due mesi nel secondo anno di servizio, mentre il periodo di protezione dura 90 giorni. Può quindi capitare di essere protetti dal licenziamento senza ricevere più il salario.
- Il periodo di protezione vale anche per chi lavora per la Confederazione?
- In linea di principio sì, perché la legge sul personale federale rinvia al Codice delle obbligazioni. In caso di malattia o infortunio, però, per il personale federale vale una regola propria e più lunga: dopo il periodo di prova la Confederazione può dare una disdetta ordinaria con effetto al più presto dopo due anni di incapacità lavorativa (articolo 31b dell’ordinanza sul personale federale). Cantoni e Comuni hanno proprie leggi sul personale; il Cantone di Zurigo, per esempio, rinvia al Codice delle obbligazioni per i periodi di protezione. In caso di dubbio chieda al servizio del personale.
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