jobportalschweiz.ch

Periodo di prova in Svizzera: durata, malattia e disdetta

La risposta in breve

In Svizzera il periodo di prova dura un mese, se non è stato pattuito altro, e al massimo tre mesi con un accordo scritto. In questo periodo entrambe le parti possono disdire il contratto con un preavviso di sette giorni, in qualsiasi giorno e senza motivo. Malattia e infortunio lo prolungano dei giorni lavorativi persi, le vacanze no. La protezione contro la disdetta scatta solo dopo, e un contratto a tempo determinato ha un periodo di prova solo se è stato pattuito.

Quanto dura il periodo di prova in Svizzera?

Senza accordo un mese, con un accordo scritto fino a tre mesi. Lo stabilisce l'articolo 335b del Codice delle obbligazioni, che parla di «tempo di prova»: «è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro». Un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo possono prevedere altro, ma «il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi». Se il contratto ne indica di più, vale il massimo di tre mesi. Lo ha confermato il Tribunale federale nella DTF 136 III 562 (in francese).

Il periodo di prova si può anche escludere del tutto, sempre per scritto. Per ogni deroga conta che la clausola dica chiaramente ciò che intende. In un caso grigionese (sentenza 4C.45/2004, in tedesco) il contratto di un ingegnere civile diceva soltanto che il termine di disdetta era di un mese nei primi tre mesi e poi di due mesi. Il datore di lavoro ne deduceva un periodo di prova di tre mesi. Il Tribunale federale no: la clausola regolava un termine di disdetta, non un periodo di prova, e una formulazione poco chiara va a scapito di chi l'ha scritta. Il periodo di prova restò di un mese. Poco più di tre settimane dopo la disdetta, l'ingegnere dovette entrare in servizio militare per dodici giorni. La disdetta cadeva così nel periodo di protezione legale che precede il servizio, e l'azienda dovette pagargli il salario fino alla fine di febbraio 2002 invece che solo fino alla fine di novembre 2001.

Un secondo periodo di prova presso lo stesso datore di lavoro, in linea di principio, non esiste. I tribunali zurighesi (pagina in tedesco) citano l'esempio di un'impiegata che lavora prima a ore e poi riceve un contratto con salario mensile: le parti si conoscono già, un nuovo periodo di prova non è ammesso. Diverso il caso del lavoro temporaneo. Secondo il Tribunale federale, chi ha lavorato in un'azienda tramite un'agenzia di lavoro temporaneo e poi vi viene assunto in pianta stabile può comunque avere un periodo di prova (DTF 129 III 124, in francese). In quel caso una donna aveva lavorato poco più di due mesi come temporanea in una banca, poi aveva firmato un contratto a tempo indeterminato con tre mesi di prova ed era stata licenziata in gennaio con sette giorni di preavviso. A ragione, decise il Tribunale, perché prima non aveva alcun contratto con la banca stessa.

La durata sta nel contratto. Quando il periodo di prova finisca davvero è un'altra questione, ed è da questa che dipende la maggior parte delle liti.

Quando finisce esattamente il periodo di prova?

Comincia il giorno in cui Lei inizia effettivamente a lavorare. Se il contratto è stato concluso proprio quel giorno, il giorno stesso non si conta, e il periodo di prova finisce nello stesso giorno del calendario uno, due o tre mesi dopo. Lo ha chiarito il Tribunale federale nel 2018 (sentenza 4A_3/2017, in tedesco, pubblicata come DTF 144 III 152), applicando la regola generale sul calcolo dei termini dell'articolo 77 CO. Un contabile aveva iniziato il 15 luglio 2015, senza contratto scritto. Il suo mese di prova durava quindi fino al 15 agosto. Come si calcoli quando il contratto è stato firmato prima del primo giorno di lavoro, il Tribunale lo ha lasciato espressamente aperto.

Lo stesso caso mostra l'effetto delle vacanze: nessuno. Il contabile era stato malato un giorno, il 24 luglio, e in vacanza dal 27 luglio al 14 agosto, d'accordo con il suo capo. Del suo mese di prova non aveva quindi lavorato nemmeno due settimane. Eppure il periodo di prova fu prolungato solo del giorno di malattia, fino al 16 agosto. Proprio quel giorno, una domenica, arrivò la disdetta per e-mail. Era tempestiva, e il rapporto di lavoro finì sette giorni dopo.

Due cose conviene ricordare. Primo, conta il giorno in cui la disdetta Le arriva, non quello in cui è stata scritta. Il contratto collettivo degli alberghi e ristoranti lo dice persino in modo esplicito: «La disdetta deve essere resa nota alla controparte al più tardi l'ultimo giorno del periodo di prova.» Secondo, il preavviso di sette giorni può andare oltre la fine del periodo di prova. Conta solo che la disdetta arrivi entro il periodo di prova.

Se un periodo di prova che finisce di domenica prosegua fino al lunedì, il Tribunale federale nel 2022 lo ha lasciato espressamente aperto. È chiaro invece che cosa succede in caso di malattia.

La malattia prolunga il periodo di prova?

Sì, dei giorni lavorativi che Lei ha perso per malattia. L'articolo 335b capoverso 3 elenca tre motivi: malattia, infortunio e adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, quindi soprattutto servizio militare, servizio civile e protezione civile. Le altre assenze non contano. Né le vacanze né un congedo non pagato prolungano il periodo di prova: lo ha deciso il Tribunale federale nel caso di una dipendente incinta di un caffè-ristorante di Ginevra, nella già citata DTF 136 III 562. Aveva preso poco più di cinque settimane di congedo non pagato. Quando l'azienda la licenziò a fine gennaio 2009, il periodo di prova era finito, e la disdetta era nulla a causa della gravidanza.

Come si calcola lo mostra un caso delle FFS deciso dal Tribunale federale nel 2022 (sentenza 8C_317/2021, in tedesco). Un addetto alla produzione aveva iniziato il 16 marzo 2020 con tre mesi di prova, che sulla carta finivano il 16 giugno. Dal 15 al 19 giugno era malato. Rientrò lunedì 22 giugno e lo stesso giorno ricevette la disdetta con sette giorni di preavviso. Secondo lui era arrivata troppo tardi. Per il personale delle FFS vale di norma il diritto del personale federale, ma per il periodo di prova il Tribunale applicò il Codice delle obbligazioni attraverso il contratto collettivo di lavoro delle FFS.

Calendario di giugno 2020: prova fino al 16 giugno, malato dal 15 al 19, fine settimana escluso, i due giorni di prova persi recuperati il 22 e 23 giugno, disdetta il 22 giugno, ultimo giorno di lavoro il 29 giugno
Come il Tribunale federale ha calcolato la proroga nel caso 8C_317/2021: i giorni lavorativi persi si recuperano, i giorni liberi non contano. Nostro grafico in base alla sentenza dell'8 marzo 2022.

Il Tribunale ha contato in giorni lavorativi, non in giorni di calendario. Due giorni lavorativi del periodo di prova, il 15 e il 16 giugno, erano andati persi per la malattia. Questi due giorni devono essere lavorati davvero, altrimenti il periodo di prova risulterebbe accorciato. L'uomo poté recuperarli solo il lunedì e il martedì della settimana dopo, perché era malato fino al venerdì e nel fine settimana non lavorava. Il periodo di prova finì quindi il 23 giugno, e la disdetta del 22 giugno arrivò in tempo. Nella stessa sentenza il Tribunale federale ha precisato che anche assenze brevi prolungano il periodo di prova. Per il contabile del 2015 si trattava di un solo giorno.

Per Lei questo significa: nei primi mesi annoti con la data ogni giorno di malattia, cioè le giornate intere in cui non ha potuto lavorare davvero. Con una malattia lunga il periodo di prova può spostarsi di settimane o di mesi. E in quel tempo non manca solo la protezione contro la disdetta. Anche il salario in caso di malattia, secondo l'articolo 324a CO, il datore di lavoro lo deve solo se il rapporto di lavoro «sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi», a meno che il contratto, il contratto collettivo o un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia prevedano condizioni migliori.

La proroga per malattia, però, non è diritto imperativo. Datore di lavoro e dipendente possono escluderla di comune accordo. E un'azienda può anche precludersi da sola la proroga del periodo di prova, con un'unica e-mail.

Le congratulazioni che hanno reso nulla una disdetta

Chi si congratula con Lei per il periodo di prova superato non può più richiamarsi al periodo di prova. Lo ha deciso il Tribunale federale nel novembre 2025 (sentenza 4A_254/2025, in tedesco). Una donna aveva iniziato il 5 dicembre 2022 presso una cooperativa, con tre mesi di prova secondo il contratto. Dal 27 febbraio 2023, pochi giorni prima della fine ordinaria del periodo di prova, era malata. Era incinta. A causa della malattia il periodo di prova, per legge, continuava a decorrere. A fine giugno 2023 l'azienda la licenziò per il 12 luglio «innerhalb der Probezeit», cioè durante il periodo di prova.

Estratto della sentenza 4A_254/2025, in tedesco: un'e-mail del 5 marzo 2023 invitava a un questionario di feedback dopo la prova, una del 30 marzo si congratulava per la prova superata, inviata in automatico secondo l'assicurazione
Le due e-mail su cui si è basato il Tribunale, come le descrive il testo tedesco della sentenza 4A_254/2025 del 26 novembre 2025. Fonte: bger.ch, consultato il 17 ottobre 2026.

Nel frattempo, però, l'azienda aveva inviato due e-mail. La prima chiedeva un feedback «nach Probezeit», dopo il periodo di prova, la seconda si congratulava espressamente con lei per averlo superato. Da marzo, inoltre, riceveva la tredicesima in proporzione, una prestazione che secondo il regolamento del personale spettava solo dopo il periodo di prova. L'assicurazione d'indennità giornaliera obiettò che le congratulazioni erano partite in automatico tre mesi dopo l'entrata in servizio. Il Tribunale federale non accolse l'argomento: anche un'e-mail automatica è opponibile all'azienda, purché la destinataria non debba rendersi conto che le è arrivata per errore. Chi prima si congratula e poi dà una disdetta ammessa solo durante il periodo di prova si comporta in modo contraddittorio. Ai fini della disdetta il periodo di prova era quindi da considerare superato, e poiché la donna era incinta valeva la protezione: la disdetta era nulla. L'assicurazione dovette versarle 16’100 franchi di indennità giornaliere, più gli interessi.

Conservi perciò messaggi di questo tipo: e-mail sulla fine del periodo di prova, inviti al colloquio di fine prova, buste paga con nuove prestazioni. Più avanti possono fare la differenza. Cosa sia la protezione contro la disdetta e perché durante la prova manchi, lo spiega la sezione seguente.

Disdetta durante il periodo di prova: cosa vale comunque

I sette giorni valgono per entrambe le parti, in qualsiasi giorno della settimana e senza legame con la fine del mese. Quindi anche Lei può andarsene in poco tempo, se il posto non mantiene ciò che prometteva. La disdetta non deve essere motivata. Lei può però esigere che l'altra parte la motivi per scritto (articolo 335 capoverso 2 CO), ed è il primo passo se sospetta che dietro ci sia altro.

Ciò che manca durante il periodo di prova è la protezione contro la disdetta in tempo inopportuno. L'articolo 336c CO comincia con le parole «Dopo il tempo di prova». Solo da quel momento una disdetta data durante una malattia, un infortunio, il servizio militare o una gravidanza è nulla. Durante il periodo di prova, quindi, l'azienda può licenziarLa anche il primo giorno di malattia, e può licenziare anche una donna incinta.

Non è però un lasciapassare. Il Tribunale federale verifica anche durante il periodo di prova se una disdetta è abusiva. Una certa dose di arbitrio è ammessa, perché il periodo di prova esiste proprio per questo: entrambe le parti devono poter decidere liberamente se legarsi a lungo termine. La disdetta deve però restare legata a questo scopo. Nella DTF 134 III 108 (in tedesco) un anestesista aveva iniziato il 1° maggio 2006 un impiego all'80 per cento e, con il consenso dell'azienda, aveva mantenuto un secondo impiego al 20 per cento. Tre settimane dopo fu licenziato perché non poteva aumentare subito il suo grado di occupazione e aveva riserve su un progetto in programma. La disdetta era abusiva, e l'azienda dovette versargli 20’000 franchi di indennità. Quando una disdetta sia abusiva in generale lo spieghiamo nell'articolo sul licenziamento abusivo.

In caso di gravidanza si aggiunge la legge sulla parità dei sessi. Vieta di licenziare qualcuno a causa di una gravidanza e non fa eccezioni per il periodo di prova. Dà però diritto solo a un'indennità pari al massimo a sei mesi di salario, non al posto. Ed ecco la trappola: per entrambi i casi, abuso e discriminazione, secondo l'articolo 336b CO Lei deve fare opposizione per scritto entro la scadenza del termine di disdetta. Durante il periodo di prova sono sette giorni, nel settore alberghiero e della ristorazione tre. Basta una breve lettera:

Gentili Signore e Signori,

faccio opposizione alla disdetta del [data], che ho ricevuto il [data], e chiedo che me ne siano comunicati i motivi per scritto. Ritengo la disdetta abusiva.

Distinti saluti [Nome]

La spedisca per raccomandata e ne tenga una copia. Per l'azione in giudizio avrà poi 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, ma l'opposizione deve arrivare entro il termine di disdetta.

Cosa vale per i contratti a tempo determinato?

Un contratto a tempo determinato, per legge, non ha periodo di prova. Il Codice delle obbligazioni colloca le regole sul periodo di prova nella parte dedicata al rapporto di lavoro di durata indeterminata, e nella DTF 144 III 152 il Tribunale federale parla del mese di calendario di cui le parti dispongono per legge nei rapporti di lavoro di durata indeterminata. Un rapporto di lavoro di durata determinata, invece, «cessa senza disdetta» (articolo 334 CO), alla data pattuita. Fino ad allora entrambe le parti sono vincolate, a meno che il contratto preveda la possibilità di disdetta o che ci sia una causa grave per una risoluzione immediata.

Un periodo di prova si può però pattuire. Il commento al contratto collettivo degli alberghi e ristoranti lo dice chiaramente: «Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova.» Quale durata massima e quale preavviso valgano se il contratto tace, la legge non lo dice espressamente, e una sentenza del Tribunale federale in materia non l'abbiamo trovata. Nel settore alberghiero e della ristorazione i contratti a tempo determinato, per esempio quelli stagionali, sono inoltre non disdicibili fino alla scadenza, se la disdetta non è stata convenuta per scritto. Legga quindi con attenzione il Suo contratto. Se non prevede un periodo di prova, Lei non può semplicemente andarsene prima della scadenza con sette giorni di preavviso, ma nemmeno l'azienda può licenziarLa così.

Altri tre punti ricorrono spesso con i contratti a termine:

  • Proroga tacita: se dopo la scadenza continua semplicemente a lavorare, il contratto è considerato di durata indeterminata (articolo 334 capoverso 2). Non nasce però un nuovo periodo di prova, perché le parti si conoscono già.
  • Contratti a catena: nella DTF 129 III 124 il Tribunale federale osserva, rinviando alla dottrina, che più contratti a tempo determinato uno dopo l'altro possono aggirare le regole sul periodo di prova.
  • Salario in caso di malattia: secondo il testo dell'articolo 324a, un contratto stipulato per più di tre mesi dà diritto al salario in caso di malattia fin dall'inizio, anche durante un periodo di prova pattuito.

Il settore alberghiero e il lavoro temporaneo hanno inoltre termini propri, e lo stesso vale per il tirocinio.

Alberghi, lavoro temporaneo, tirocinio: regole proprie

Un contratto collettivo o una legge speciale può regolare il periodo di prova diversamente dal Codice delle obbligazioni, e per tre gruppi lo fa. Il grafico mostra le differenze nei primi sei mesi.

Confronto: Codice delle obbligazioni 1 mese di prova, per scritto fino a 3, preavviso 7 giorni; alberghi 14 giorni, preavviso 3; tirocinio 3 mesi, fino a 6 con approvazione; temporaneo 2 poi 7 giorni di preavviso; a termine senza prova
Periodo di prova e termine di disdetta secondo il Codice delle obbligazioni, il CCNL degli alberghi e ristoranti, il contratto di tirocinio e la legge sul collocamento. Nostro grafico in base ai testi del contratto collettivo e della legge.

Alberghi e ristoranti

Nel settore alberghiero e della ristorazione vale il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). Secondo l'articolo 5 CCNL il periodo di prova dura solo 14 giorni e per scritto può essere portato fino a tre mesi. Durante la prova il preavviso è di tre giorni, per la fine di una giornata qualsiasi. Chi inizia in un albergo o in un ristorante farebbe bene a considerare le prime settimane una vera prova, per entrambe le parti.

Lavoro temporaneo

Nel lavoro temporaneo la legge sul collocamento (LC) regola i primi sei mesi di un impiego di durata indeterminata. Nei primi tre mesi si può disdire con un preavviso di almeno due giorni, dal quarto al sesto mese con almeno sette giorni. Formalmente non è un periodo di prova, ma funziona come uno lungo. Se poi l'azienda in cui lavora La assume in pianta stabile, può pattuire un proprio periodo di prova, come nel caso dell'impiegata di banca citato sopra.

Tirocinio

Per le persone in formazione vale l'articolo 344a CO: il periodo di prova dura almeno un mese e al massimo tre. Se il contratto di tirocinio non dice nulla, sono tre mesi. Con l'approvazione dell'autorità cantonale può essere prolungato in via eccezionale fino a sei mesi, purché prima della sua scadenza. Durante il periodo di prova il preavviso è di sette giorni.

Se arriva la disdetta o se vuole andarsene Lei

Verifichi prima di tutto le date. Quando ha iniziato a lavorare, quando ha firmato il contratto, quanto dura il periodo di prova, in quali giornate lavorative intere non ha potuto lavorare per malattia o servizio militare, e quando Le è arrivata la disdetta? Se la disdetta arriva dopo la fine del periodo di prova, vale il preavviso ordinario, nel primo anno di servizio un mese per la fine di un mese, salvo accordo diverso (articolo 335c CO), e durante una malattia o una gravidanza la legge La protegge. Se ha dubbi, faccia opposizione entro i sette giorni e si faccia consigliare, per esempio dal Suo sindacato.

Si annunci subito all'ufficio regionale di collocamento (URC) se non ha un nuovo impiego. Una disdetta dell'azienda durante il periodo di prova di regola non Le costa nulla presso la cassa di disoccupazione, purché Lei non vi abbia dato motivo. Chi invece si licenzia senza essersi assicurato un altro impiego è considerato disoccupato per colpa propria (articolo 44 OADI). Senza un valido motivo è una colpa grave, e significa da 31 a 60 giorni senza indennità, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere che Lei restasse. I sette giorni di preavviso sono brevi, le conseguenze di un'uscita affrettata no.

Chieda in ogni caso un certificato di lavoro o un attestato limitato alla natura e alla durata del rapporto, anche dopo tre settimane. Ne ha diritto in qualsiasi momento, e come leggerlo lo spiega il nostro articolo sulle formulazioni del certificato di lavoro. Per il prossimo impiego, prima di firmare vale la pena guardare esattamente tre righe del contratto: la durata del periodo di prova, il preavviso durante la prova e, se il contratto è a termine, se lo si può disdire. Le nuove offerte sono da noi tra gli impieghi a tempo pieno, e il dossier di candidatura è meglio prepararlo già adesso.

Domande frequenti

Il datore di lavoro può prolungare il periodo di prova in un secondo momento?
Non da solo. La legge chiede un accordo scritto, quindi anche la Sua firma, e oltre i tre mesi non si può mai andare. Per il resto il periodo di prova si prolunga solo per legge, quando Lei perde giorni di lavoro per malattia, infortunio o un obbligo legale come il servizio militare.
Ho diritto alle vacanze durante il periodo di prova?
Sì. Per un anno di lavoro incompleto le vacanze Le spettano in proporzione, con quattro settimane l'anno circa un dodicesimo per ogni mese. Se prende vacanze durante il periodo di prova, questo non lo prolunga, perché la legge riconosce come motivi di proroga solo malattia, infortunio e obblighi legali.
Con un nuovo contratto presso lo stesso datore di lavoro c'è un nuovo periodo di prova?
Di regola no. Chi si conosce già non ha più nulla da mettere alla prova, osservano i tribunali zurighesi, per esempio quando un impiego pagato a ore diventa un impiego con salario mensile. Il Tribunale federale ha fatto un'eccezione per chi prima lavorava nella stessa azienda tramite un'agenzia di lavoro temporaneo.
Posso licenziarmi senza preavviso durante il periodo di prova?
Solo per una causa grave, cioè se secondo la buona fede non si può più pretendere che Lei continui a lavorare. Questo vale durante il periodo di prova come dopo. In tutti gli altri casi basta il preavviso di sette giorni, ed è così breve che raramente conviene litigare su una disdetta immediata.
La disdetta durante il periodo di prova deve essere scritta?
Il Codice delle obbligazioni non prescrive alcuna forma: possono bastare un'e-mail o un colloquio. Il Suo contratto di lavoro può però esigere la forma scritta, quindi lo legga. Per iscritto è comunque più sicuro, perché conta il giorno in cui la disdetta arriva.

Altri articoli

Tutti gli articoli